La tanto attesa notizia è arrivata: dal disegno di legge
allegato al Bilancio di previsione per l’anno 2022 dello Stato proroga sia
del Superbonus che di altre tipologie di detrazioni fiscali. Il fine è di
ringiovanire, a livello energetico e in termini di sicurezza, edifici fatiscenti
e non, rilanciando la filiera produttiva legata al settore edilizio ed
immobiliare.
BONUS FACCIATE
La legge di Bilancio 2022 proroga anche l’agevolazione
prevista nel precedente DDL del 2019 in materia di “Bonus facciate” per spese
a tal fine sostenute nel corso dell’anno 2022.
Per i contribuenti che sostengono spese nell’anno 2022
relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti, la detrazione d’imposta IRPEF o IRES, originariamente
prevista nella misura del 90% è riconosciuta nella misura ridotta del 60%.
Si ricorda che il beneficio è riconosciuto per gli
interventi che interessano edifici ubicati in zona A o B, come individuate dal
D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Rimangono esclusi gli interventi effettuati sulle
facciate interne degli edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico.
Qualora i lavori riguardino oltre il 10% degli intonaci sulla
superficie opaca dell’edificio, diventano obbligatori gli interventi di
risparmio energetico anche col bonus facciate.
SISMABONUS E ECOBONUS
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga
triennale delle detrazioni ordinarie afferenti ad interventi edilizi di
riqualificazione energetica (in gergo “Ecobonus”) e riduzione delle
classi di rischio sismico (il cosiddetto “Sismabonus”). In particolare, il
disegno di legge estende al 31 dicembre 2024 la misura agevolativa in scadenza
al 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi, sulla base del tipo di intervento
effettuato, sarà possibile accedere a diversi tipi di agevolazione: si va da
una detrazione del 50% al 70%, fino a raggiungere l’85% nei condomini.
BONUS MOBILI
Il DDL 2022 prevede rilevanti novità anche in tema di “Bonus
mobili”. In relazione alle spese documentate e sostenute dal 2022 al 2024
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, viene riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, nella misura del 50% delle spese.
Muta l’ammontare massimo sul quale calcolare la
detrazione, che, dagli attuali 16.000 euro, viene limitato a 10.000 fino al
31 dicembre 2022 e fino a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
SUPERBONUS NEL 2022
Il nuovo disegno di legge 2022 prevede la proroga dei
termini per il riconoscimento della detrazione del 110%, in misura variabile
rispetto all’ambito soggettivo di applicazione e con intensità decrescente
sotto il profilo temporale di vigenza della norma.
Cosa significa?
Per le persone fisiche che realizzano
interventi su immobili composti da due a quattro unità abitative e per i
condòmini, l’agevolazione spetta nella misura del 110% per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e
del 65% per quelle sostenute nel 2025. L’agevolazione si applica sia se gli
immobili sono posseduti da un unico proprietario, sia qualora fossero in
comproprietà da più persone fisiche.
Al contrario, per le persone fisiche che realizzano
interventi su singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo, la detrazione
spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022,
ovvero il 31 dicembre 2022 laddove alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO NEL 2022
Il disegno di legge interviene anche riguardo il meccanismo
che regola l’esercizio delle opzioni alternative alla fruizione diretta della
detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del credito d’imposta e
il contributo sotto forma di sconto in fattura, coinvolti sia nei bonus
edilizi ordinari non 110% che nel Superbonus 110%.
In merito ai bonus soggetti ad aliquota ordinaria (non
110%), anzitutto, l’art. 9 del nuovo DDL dispone la modifica del precedente art.
121, prescrivendo la possibilità, per i soggetti che sostengono spese
per interventi negli anni che vanno dal 2020 al 2024, di optare per opzioni
alternative alle detrazioni d’imposta ordinarie non 110%.Con specifico
riguardo al Superbonus 110% del 2022, è prevista l’estensione della possibilità
di esercitare le dette opzioni alternative relativamente alle spese sostenute
fino al 31 dicembre 2025.
RESTA AGGIORNATO
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